Art. 5

Calcolo dei valori medi

In vigore dal 31 lug 2009
Calcolo dei valori medi 1.   Quando le quantità dei misurandi fisico-chimici o chimici presenti in un dato campione sono inferiori al limite di quantificazione, ai fini del calcolo dei valori medi i risultati della misura vengono fissati alla metà del valore del rispettivo limite di quantificazione. 2.   Quando il valore medio calcolato di un risultato di misura di cui al paragrafo 1 è inferiore ai limiti di quantificazione, il valore viene indicato come «inferiore al limite di quantificazione». 3.   Il paragrafo 1 non si applica ai misurandi che sono somme di un dato gruppo di parametri fisico-chimici o di misurandi chimici, compresi i rispettivi metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione. In questi casi i risultati al di sotto del limite di quantificazione delle singole sostanze devono essere fissati a zero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:90:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Calcolo dei valori medi (Art. 5 Direttiva (UE) 2009/90) — Testo vigente | Portale Normativo