Art. 68

Revisione delle soglie

In vigore dal 13 lug 2009
Revisione delle soglie 1.   In occasione della revisione delle soglie stabilite dalla direttiva 2004/17/CE, di cui all’ di tale direttiva, la Commissione rivede anche le soglie di cui all’ della presente direttiva allineando: a) la soglia di cui all’, lettera a), della presente direttiva sulla soglia riveduta di cui all’, lettera a), della direttiva 2004/17/CE; b) la soglia di cui all’, lettera b), della presente direttiva sulla soglia riveduta di cui all’, lettera b), della direttiva 2004/17/CE. Tale revisione e tale allineamento, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono eseguiti conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4. 2.   Il controvalore delle soglie fissato conformemente al paragrafo 1 nelle valute nazionali degli Stati membri che non partecipano all’euro è allineato sui controvalori delle soglie stabilite dalla direttiva 2004/17/CE di cui al paragrafo 1, calcolati conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/17/CE. 3.   Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle valute nazionali sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
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