Art. 14

Appalti riservati

In vigore dal 13 lug 2009
Appalti riservati Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti a laboratori protetti o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità delle loro disabilità, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
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