Art. 4

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti i dispositivi di ritenuta per passeggeri: — rifiutare l’omologazione CE per un tipo di veicolo a motore a due ruote o di un tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri, — rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due ruote, come pure la vendita o la messa in servizio dei dispositivi di ritenuta per passeggeri, se detti dispositivi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE per qualsiasi tipo di veicolo a motore a due ruote, per motivi riguardanti il dispositivo di ritenuta per passeggeri e di qualsiasi tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri, se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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