Art. 4
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti il cavalletto:
—
rifiutare l’omologazione CE per un tipo di veicolo a motore a due ruote, o
—
rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due ruote,
se il cavalletto di tali veicoli è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE per ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due ruote, per motivi riguardanti il cavalletto, se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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