Art. 4

In vigore dal 13 lug 2009
Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei loro attacchi al trattore, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi recano il marchio di omologazione CE. Uno Stato membro può tuttavia vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato. Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.
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Art. 4 Direttiva (UE) 2009/75 — Testo vigente | Portale Normativo