Art. 11

In vigore dal 13 lug 2009
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a IX sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.
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Art. 11 Direttiva (UE) 2009/75 — Testo vigente | Portale Normativo