Art. 44

Deroghe

In vigore dal 13 lug 2009
Deroghe 1.   Gli Stati membri che, dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, possono dimostrare l’esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono chiedere alla Commissione deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, VI, VII e VIII, nonché del capi III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e espandere la capacità esistente. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione in questione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’ non si applica a Cipro, Lussemburgo e/o Malta. Inoltre, gli non si applicano a Malta. Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), la nozione di «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» non comprende i clienti finali che esercitano attività di generazione e/o fornitura di energia elettrica, direttamente o attraverso un’impresa sulla quale esercitano un controllo, individualmente o insieme ad altri, a condizione che i clienti finali, comprese le loro quote di energia elettrica prodotta in imprese controllate siano, in media annuale, consumatori netti di energia elettrica e che il valore economico dell’energia elettrica da essi venduta a terzi sia insignificante rispetto alle loro altre operazioni commerciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:72:oj#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo