Art. 25

Compiti dei gestori del sistema di distribuzione

In vigore dal 13 lug 2009
Compiti dei gestori del sistema di distribuzione 1.   Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica. 2.   In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate. 3.   Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso l’utilizzo di quest’ultimo. 4.   Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica. 5.   Ciascun gestore del sistema di distribuzione acquisisce l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l’energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1o gennaio 2002. 6.   Nel caso in cui un gestore di un sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte del gestore di un sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell’, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate. 7.   In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.
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