Art. 4

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti l’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione: — rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, — rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, se detto alloggiamento è conforme alle prescrizioni della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE di ogni tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione se non sono soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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