Art. 2
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri non possono negare il rilascio di un'omologazione CE o di un'omologazione nazionale di un trattore per motivi concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, obbligatori o facoltativi, elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.21 dell'allegato I, se questi sono installati in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato I.
2. Riguardo ai veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive:
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non rilasciano l’omologazione CE,
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possono negare l’omologazione nazionale.
3. Riguardo ai veicoli nuovi che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive:
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cessano di considerare validi, ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della stessa direttiva,
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possono negare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di tali veicoli nuovi.
Storico versioni
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