Art. 1
In vigore dal 13 lug 2009
1. Per «trattore (agricolo o forestale)» s’intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell’attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.
2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.
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