Art. 13

In vigore dal 13 lug 2009
La direttiva 77/536/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato X, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato X, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato XI.
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Art. 13 Direttiva (UE) 2009/57 — Testo vigente | Portale Normativo