Art. 9

Relazioni

In vigore dal 25 giu 2009
Relazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 22 luglio 2014 e, successivamente, ogni tre anni, approfittando dei cicli previsti dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare riguardo a riesame e relazioni. 2.   In base alle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri dispongono, almeno ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione nazionali competenti e invitano un riesame internazionale inter pares i pertinenti segmenti del loro quadro nazionale e/o autorità nazionali, al fine di migliorare continuamente la sicurezza nucleare. I risultati dei riesami inter pares, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.
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