Art. 1

In vigore dal 25 giu 2009
La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue: 1) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell’Atlantico del Nord, all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l’importazione di tali beni non possa fruire dell’esenzione prevista all’articolo 143, paragrafo 1, lettera h).»; 2) all’articolo 140, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione è, comunque, esente a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere a), b), c) e da e) a l);»; 3) l’articolo 143 è modificato come segue: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «2.   L’esenzione prevista al paragrafo 1, lettera d), si applica nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da cessioni di beni esenti a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), solo se al momento dell’importazione l’importatore ha fornito alle autorità competenti dello Stato membro di importazione almeno le seguenti informazioni: a) il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell’imposta nello Stato membro di importazione; b) il numero di identificazione IVA dell’acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, attribuitogli in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento a norma dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera c); c) la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che la prova di cui alla lettera c) sia comunicata alle autorità competenti solo su richiesta.»
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