Art. 12

In vigore dal 18 giu 2009
La Commissione adotta le seguenti misure: a) i limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque minerali naturali; b) tutte le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l’elevato tenore di alcuni componenti; c) le condizioni per l’impiego di aria arricchita di ozono, di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b); d) le informazioni riguardanti i trattamenti di cui all’, paragrafo 2, lettera c); e) i metodi di analisi, compresi i limiti di individuazione, per verificare l’assenza di inquinamento delle acque minerali naturali; f) le procedure di campionamento ed i metodi di analisi necessari per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque naturali. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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