Art. 15
Disposizioni più favorevoli
In vigore dal 18 giu 2009
Disposizioni più favorevoli
La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi cui si applica in relazione agli , purché compatibili con le norme in essa stabilite.
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