Art. 15

Disposizioni più favorevoli

In vigore dal 18 giu 2009
Disposizioni più favorevoli La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi cui si applica in relazione agli , purché compatibili con le norme in essa stabilite.
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Disposizioni più favorevoli (Art. 15 Direttiva (UE) 2009/52) — Testo vigente | Portale Normativo