Art. 11

Responsabilità delle persone giuridiche

In vigore dal 18 giu 2009
Responsabilità delle persone giuridiche 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili del reato di cui all’, quando è stato commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che, agendo a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica, detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, in virtù: a) del potere di rappresentanza della persona giuridica, b) dell’autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) dell’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 2.   Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui all’ a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. 3.   La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali nei confronti delle persone fisiche che commettano uno dei reati di cui all’, istighino qualcuno a commetterli o vi concorrano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:52:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabilità delle persone giuridiche (Art. 11 Direttiva (UE) 2009/52) — Testo vigente | Portale Normativo