Art. 32

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 18 giu 2009
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. Essa assegna un numero di identificazione unico anche se lo stesso organismo è notificato ai sensi di diversi atti comunitari. 2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che l’elenco sia tenuto aggiornato.
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