Art. 11
Avvertenze
In vigore dal 18 giu 2009
Avvertenze
1. Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell’uso, le avvertenze prescritte dall’, paragrafo 2, indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all’allegato V, parte A.
Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all’allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell’allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante.
I giocattoli non devono recare uno o più delle avvertenze specifiche di cui alla parte B dell’allegato V, qualora esse contraddicano l’uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.
2. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l’uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
Le avvertenze sono precedute dalla parola «Avvertenza» o «Avvertenze», a seconda dei casi.
Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l’età minima e l’età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all’Allegato V, devono figurare sull’imballaggio del consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche in caso di acquisto in linea.
3. Conformemente all’, paragrafo 7, uno Stato membro può, all’interno del suo territorio, stabilire che tali avvertenze e le istruzioni di sicurezza siano scritte in una o più lingue, facilmente comprensibili per i consumatori, come determinate dallo Stato membro.
Storico versioni
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