Art. 2
In vigore dal 12 giu 2009
Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:56:oj#art-2