Art. 13
Disoccupazione temporanea
In vigore dal 25 mag 2009
Disoccupazione temporanea
1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo di revoca di una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità di una Carta blu UE.
2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1 il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare ed assumere un impiego alle condizioni previste all’.
3. Gli Stati membri autorizzano il titolare di Carta blu UE a rimanere nel loro territorio finché non sia stata concessa o rifiutata l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’, paragrafo 2. La comunicazione di cui all’, paragrafo 2, pone fine automaticamente al periodo di disoccupazione.
4. Il titolare di Carta blu UE comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna l’inizio del periodo di disoccupazione, in conformità alle rilevanti procedure nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:50:oj#art-13