Art. 1

Modifica della direttiva 98/26/CE

In vigore dal 6 mag 2009
Modifica della direttiva 98/26/CE La direttiva 98/26/CE è così modificata: 1) il considerando 8 è soppresso; 2) è inserito il considerando seguente: «(14 bis) considerando che le autorità nazionali competenti o le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che gli operatori dei sistemi che istituiscono i sistemi interoperabili abbiano concordato nella misura del possibile regole comuni sul momento di immissione nei sistemi interoperabili. Le autorità nazionali competenti o le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che le regole sul momento di immissione in sistemi interoperabili siano coordinate, nella misura del possibile e del necessario, onde evitare l’incertezza giuridica in caso di inadempimento di uno dei sistemi partecipanti;»; (3) è inserito il considerando seguente: «(22 bis) considerando che, nel caso dei sistemi interoperabili, una mancanza di coordinamento su quali norme si applichino al momento di immissione e irrevocabilità, può esporre i partecipanti di un sistema, e anche lo stesso operatore del sistema, alle conseguenze di un inadempimento in un altro sistema. Per limitare i rischi sistemici è auspicabile prevedere che gli operatori di sistemi interoperabili coordinino le regole sul momento di immissione e irrevocabilità nei sistemi da essi gestiti;»; 4) l’ è così modificato: a) alla lettera a), la parola «ecu» è sostituita dalla parola «euro», b) alla lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea nell’ambito delle loro funzioni di banca centrale.»; 5) l’ è così modificato: a) la lettera a) è così modificata: i) il primo trattino è sostituito dal seguente: «— fra tre o più partecipanti, escluso l’operatore di tale sistema, un eventuale agente di regolamento, un’eventuale controparte centrale, un’eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto, con regole comuni e accordi standardizzati per la compensazione attraverso una controparte centrale o meno o per l’esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti,»; ii) è aggiunto il paragrafo seguente: «Un accordo concluso fra sistemi interoperabili non costituisce un sistema.»; b) alla lettera b), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti: «— un ente creditizio come definito all’, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (*1), inclusi gli enti elencati all’ della stessa direttiva, o — un’impresa d’investimento come definita all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*2), esclusi gli enti elencati all’, paragrafo 1, della stessa direttiva, (*1)   GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1." (*2)   GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.»;" c) la lettera f) è modificata come segue: i) il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «f) “partecipante”: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema.»; ii) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Uno Stato membro può decidere che, ai fini della presente direttiva, un partecipante indiretto possa essere considerato partecipante, se tale decisione è giustificata sotto il profilo del rischio sistemico. Allorché un partecipante indiretto sia considerato un partecipante sotto il profilo del rischio sistemico, ciò non limita la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema.»; d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) “partecipante indiretto”: l'ente, la controparte centrale, l’agente di regolamento, la stanza di compensazione o l’operatore del sistema avente un rapporto contrattuale con un partecipante al sistema, il quale esegua ordini di trasferimento che consentono al partecipante indiretto di trasmettere ordini di trasferimento attraverso il sistema, a condizione, tuttavia, che il partecipante indiretto sia conosciuto dall’operatore del sistema;»; e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) “titoli”: tutti gli strumenti di cui alla sezione C, dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE;»; f) alla lettera i), il primo trattino è sostituito dal seguente: «— ogni istruzione da parte di un partecipante di mettere a disposizione di un beneficiario una somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un ente creditizio, di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento, ovvero ogni istruzione che determini l’assunzione o l’adempimento di un obbligo di pagamento, in base alle regole di tale sistema, ovvero»; g) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) “conto di regolamento”: conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi o titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema;»; h) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) “garanzia”: tutte le attività realizzabili, compresa, senza limitazioni, la garanzia finanziaria di cui all’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 relativa ai contratti di garanzia finanziaria (*3), fornite sotto forma di pegno (compreso il contante sotto forma di pegno), di operazioni pronti contro termine o contratti simili, o altrimenti, al fine di garantire diritti e obblighi che potrebbero sorgere in relazione ad un sistema, ovvero fornite alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca centrale europea; (*3)   GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.»;" i) sono aggiunte le lettere seguenti: «n) “giorno lavorativo”: comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema; o) “sistemi interoperabili”: due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo che contempla l’esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi; p) “operatore del sistema”: il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabile/i della gestione del sistema. L’operatore del sistema può anche agire come agente del regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.»; 6) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante (al sistema interessato o a un sistema interoperabile) o nei confronti dell’operatore del sistema di un sistema interoperabile che non è un partecipante. Qualora gli ordini di trasferimento siano immessi in un sistema dopo il momento di apertura della procedura d’insolvenza e siano eseguiti entro il giorno lavorativo, come definito dalle regole del sistema, in cui avviene l’apertura della procedura, essi sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi soltanto qualora l’operatore del sistema dimostri che, nel momento in cui tali ordini di trasferimento sono diventati irrevocabili, non era né avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’apertura della procedura d'insolvenza.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole il momento di immissione nel sistema, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.»; 7) l’ è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri possono disporre che l’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile non impedisca che i fondi o i titoli disponibili sul conto di regolamento di detto partecipante siano adoperati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema o in un sistema interoperabile nel giorno lavorativo di apertura della procedura. Gli Stati membri possono disporre che una facilitazione di credito del partecipante riguardante il sistema possa essere utilizzata a fronte di una garanzia in titoli in essere e disponibile per soddisfare gli obblighi di tale partecipante nei confronti del sistema o di un sistema interoperabile.»; 8) all’, è aggiunto il paragrafo seguente: «Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell’irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.»; 9) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Una procedura d’insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante derivanti da o connessi con la sua partecipazione ad un sistema prima del momento di apertura della procedura stessa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non è un partecipante.»; 10) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1.   I diritti di un operatore del sistema o di un partecipante alla garanzia fornita loro in relazione ad un sistema o a qualsiasi sistema interoperabile e il diritto delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea ad una garanzia loro fornita non sono pregiudicati dall’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti: a) di un partecipante (al sistema in questione o ad un sistema interoperabile), b) di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, c) di una controparte di banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea, o d) di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia. Tale garanzia può essere realizzata al fine di soddisfare tali diritti. 2.   Nei casi in cui i titoli compresi i diritti sui titoli sono forniti come garanzia a partecipanti, a operatori del sistema o alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca Centrale europea come indicato al paragrafo 1 e il diritto di questi ultimi o il diritto di un intestatario, agente o terzo che agiscono per conto di costoro sui titoli è legalmente registrato in un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato situato in uno Stato membro, la determinazione dei diritti di tali enti come detentori dei titoli costituiti in garanzia è disciplinata dalla legge di detto Stato membro.»; 11) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1.   Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva e li notificano alla Commissione; essi informano la Commissione circa le autorità designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. L’operatore del sistema comunica allo Stato membro, la cui legge è applicabile i partecipanti al sistema, compresi eventuali partecipanti indiretti, nonché qualsiasi cambiamento successivo. In aggiunta alla comunicazione di cui al secondo comma gli Stati membri possono sottoporre i sistemi soggetti alla loro giurisdizione a un controllo o a una autorizzazione. Un ente, su richiesta, fornisce informazioni a chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato, sui sistemi cui esso partecipa nonché sulle regole fondamentali che disciplinano il funzionamento di tali sistemi. 2.   Un sistema designato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (*4), continua ad essere designato ai fini della presente direttiva. Un ordine di trasferimento inserito in un sistema prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/44/CE, ma regolato dopo tale data, è un ordine di trasferimento ai fini della presente direttiva. (*4)   GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37.» "
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