Art. 7
Trasmissione dei risultati della raccolta di dati
In vigore dal 6 mag 2009
Trasmissione dei risultati della raccolta di dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati della raccolta di dati di cui all’, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (5).
2. I risultati sono trasmessi conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita nell’allegato VIII. Le modalità tecniche per la trasmissione dei risultati sono stabilite secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2.
3. La trasmissione dei risultati avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione per i dati la cui frequenza è trimestrale e di otto mesi per i dati la cui frequenza è annuale.
La prima trasmissione copre il primo trimestre dell’anno 1997.
Storico versioni
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