Art. 5
In vigore dal 6 mag 2009
Nonostante le disposizioni degli allegati I e II, gli Stati membri possono:
a)
anticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio e, se necessario, imporre che il veicolo sia sottoposto a controllo prima della sua immatricolazione;
b)
ridurre l’intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori;
c)
rendere obbligatorio il controllo tecnico dell’equipaggiamento opzionale;
d)
aumentare il numero degli elementi da controllare;
e)
estendere l’obbligo del controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli;
f)
prescrivere ulteriori controlli speciali;
g)
prescrivere norme minime di efficienza di frenatura più elevate e includere controlli a fronte di pesi a carico più elevati rispetto a quelli precisati nell’allegato II per i veicoli immatricolati nei rispettivi territori, purché tali norme non siano più rigorose di quelle previste per l’omologazione originale del veicolo.
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