Art. 7
Prescrizioni accessorie
In vigore dal 6 mag 2009
Prescrizioni accessorie
1. Al fine di assicurare la realizzazione dell’obiettivo indicato all’, paragrafo 1, si applicano le prescrizioni accessorie previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale:
—
qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso,
—
qualora la direzione centrale rifiuti l’apertura di negoziati entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all’, paragrafo 1,
ovvero
—
qualora — trascorsi tre anni dalla data di tale richiesta — le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell’ e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all’, paragrafo 5.
2. Le prescrizioni accessorie di cui al paragrafo 1, stabilite nella legislazione dello Stato membro, devono soddisfare le disposizioni dell’allegato I.
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