Art. 1

In vigore dal 5 mag 2009
La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 104 bis Cipro può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98 alla cessione di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole.»; 2) l’articolo 105 è sostituito dal seguente: «Articolo 105 1.   Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98 ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona. 2.   Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.»; 3) al titolo VIII, il capo 3 è soppresso; 4) all’articolo 111 è aggiunta la seguente lettera con effetto dal 1o gennaio 2011: «c) da Malta, per quanto riguarda le cessioni di prodotti destinati all’alimentazione umana e prodotti farmaceutici.»; 5) all’articolo 114, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Inoltre, gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una tale aliquota all’abbigliamento e alle calzature per bambini e all’edilizia abitativa.»; 6) l’articolo 115 è sostituito dal seguente: «Articolo 115 Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un’aliquota ridotta all’abbigliamento e alle calzature per bambini e all’edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla cessione di questi beni o alla prestazione di questi servizi.»; 7) l’articolo 116 è soppresso; 8) all’articolo 117, il paragrafo 1 è soppresso; 9) all’articolo 125, il paragrafo 2 è soppresso; 10) l’articolo 127 è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2011; 11) all’articolo 128, il paragrafo 2 è soppresso; 12) all’articolo 129, il paragrafo 1 è soppresso; 13) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva; 14) l’allegato IV è soppresso.
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