Art. 20

Meccanismo finanziario

In vigore dal 23 apr 2009
Meccanismo finanziario 1.   Gli Stati membri garantiscono che il gestore, sulla base di modalità stabilite dagli stessi Stati membri, metta a disposizione dell’autorità competente un contributo finanziario prima che sia avvenuto il trasferimento di responsabilità ai sensi dell’. Il contributo del gestore tiene conto dei criteri di cui all’allegato I e degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio di CO2 utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento e copre almeno i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trent’anni. Tale contributo finanziario può essere utilizzato per coprire i costi sostenuti dall’autorità competente dopo il trasferimento di responsabilità per garantire che il CO2 sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilità. 2.   La Commissione può adottare orientamenti per la stima dei costi di cui al paragrafo 1, da elaborare in consultazione con gli Stati membri al fine di assicurare la trasparenza e la prevedibilità per i gestori.
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