Art. 15

Garanzie di origine dell’elettricità, del calore e del freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili

In vigore dal 23 apr 2009
Garanzie di origine dell’elettricità, del calore e del freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili 1.   Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, in conformità dell’, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, gli Stati membri assicurano che l’origine dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. 2.   A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di elettricità da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine in risposta a una richiesta dei produttori di calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili. Tale provvedimento può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine. Gli Stati membri garantiscono che la stessa unità di energia da fonti rinnovabili sia tenuta in considerazione una sola volta. Gli Stati membri possono disporre che a un produttore non sia concesso nessun sostegno se tale produttore riceve una garanzia d’origine per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. La garanzia d’origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell’ da parte dello Stato membro. I trasferimenti di garanzie d’origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il conseguimento degli obiettivi né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili a norma dell’. 3.   Qualsiasi utilizzo di una garanzia d’origine avviene entro dodici mesi dalla produzione della corrispondente unità energetica. La garanzia d’origine è annullata dopo l’uso. 4.   Gli Stati membri o gli organi competenti designati controllano il rilascio, il trasferimento e l’annullamento delle garanzie di origine. Gli organi competenti designati hanno responsabilità geografiche senza sovrapposizioni e sono indipendenti dalle attività di produzione, commercio e fornitura. 5.   Gli Stati membri o gli organi competenti designati predispongono gli opportuni meccanismi per assicurare che le garanzie di origine siano rilasciate, trasferite e annullate elettronicamente e siano precise, affidabili e a prova di frode. 6.   La garanzia di origine indica almeno: a) la fonte energetica utilizzata per produrre l’energia e le date di inizio e di fine della produzione; b) se la garanzia di origine riguarda: i) l’elettricità; ovvero ii) il riscaldamento e/o il raffreddamento; c) la denominazione, l’ubicazione, il tipo e la capacità dell’impianto nel quale l’energia è stata prodotta; d) se e in quale misura l’impianto ha beneficiato di sostegni all’investimento, se e in quale misura l’unità energetica ha beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e il tipo di regime di sostegno; e) la data di messa in servizio; e f) la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico. 7.   Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell’, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, un fornitore di elettricità può farlo utilizzando le proprie garanzie d’origine. 8.   La quantità di energia da fonti rinnovabili corrispondente alle garanzie d’origine trasferite da un fornitore di elettricità a terzi è dedotta dalla quota di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell’, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE. 9.   Gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente direttiva esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 6, lettere da a) a f). Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una garanzia di origine soltanto qualora nutra fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità. Lo Stato membro notifica alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione. 10.   Qualora giudichi infondato il rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione che obbliga lo Stato membro a riconoscere la garanzia. 11.   Uno Stato membro può introdurre, conformemente alla normativa comunitaria, criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori riguardo all’uso delle garanzie di origine per conformarsi agli obblighi di cui all’, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE. 12.   Qualora i fornitori di energia commercializzino energia da fonti rinnovabili presso i consumatori facendo riferimento ai benefici ambientali o di altro tipo dell’energia da fonti rinnovabili, gli Stati membri possono chiedere loro di mettere a disposizione, in forma sintetica, informazioni sulla quantità o sulla quota di energia da fonti rinnovabili proveniente da impianti o da un aumento di capacità, messi in servizio dopo il 25 giugno 2009.
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