Art. 8

Applicazione continuata di altre disposizioni giuridiche

In vigore dal 23 apr 2009
Applicazione continuata di altre disposizioni giuridiche Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale. Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all' o alle eccezioni di cui all', paragrafi 2 e 3 è nulla.
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