Art. 6

Relazioni

In vigore dal 23 apr 2009
Relazioni 1.   Ogni tre anni e per la prima volta entro il 2 luglio 2003, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. 2.   Nella prima relazione, la Commissione esamina in particolare: a) l’ambito di applicazione della presente direttiva in relazione alla tutela degli interessi collettivi delle persone che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o una professione liberale; b) l’ambito di applicazione della presente direttiva come definito dalle direttive elencate nell’allegato I; c) il ruolo svolto dalla consultazione preliminare di cui all’, al fine di tutelare efficacemente i consumatori. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.
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