Art. 7

Direzione delle inchieste di sicurezza e relativa partecipazione

In vigore dal 23 apr 2009
Direzione delle inchieste di sicurezza e relativa partecipazione 1.   In linea di principio, ogni sinistro o incidente marittimo è oggetto di una sola inchiesta condotta da uno Stato membro o da uno Stato che dirige l’inchiesta con la partecipazione di ogni altro Stato titolare di interessi rilevanti. Nel caso di inchieste di sicurezza che coinvolgono due o più Stati membri, gli Stati interessati collaborano pertanto per accordarsi rapidamente sulla scelta dello Stato che dirige l’inchiesta. Essi fanno tutto il possibile per concordare le procedure di indagine. Nel quadro di tale accordo, ogni altro Stato titolare di interessi rilevanti ha diritti ed accesso ai testimoni e alle prove nella stessa misura dello Stato membro che conduce l’inchiesta di sicurezza. Ha inoltre diritto a che lo Stato che dirige l’inchiesta tenga conto della sua opinione. Inchieste di sicurezza parallele in merito al medesimo sinistro o incidente marittimo sono strettamente limitate ai casi eccezionali. In simili casi, gli Stati membri notificano alla Commissione le ragioni per le quali sono condotte tali inchieste parallele. Gli Stati membri che conducono inchieste di sicurezza parallele cooperano tra di loro. In particolare, gli organi inquirenti interessati si scambiano ogni pertinente informazione acquisita nel corso delle loro rispettive inchieste, segnatamente al fine di raggiungere per quanto possibile conclusioni comuni. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che possa indebitamente precludere, sospendere o ritardare le inchieste di sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuno Stato membro rimane responsabile dell’inchiesta di sicurezza e del coordinamento con gli altri Stati membri titolari di interessi rilevanti fino al momento in cui si è raggiunto un accordo sulla scelta dello Stato che dirige l’inchiesta. 3.   Fatti salvi i suoi obblighi a titolo della presente direttiva e del diritto internazionale, uno Stato membro può delegare a un altro Stato membro, caso per caso e di comune accordo, il compito di dirigere l’inchiesta di sicurezza ovvero compiti specifici per la realizzazione di tale inchiesta. 4.   Nel caso in cui un traghetto ro-ro o un’unità veloce da passeggeri siano coinvolti in un sinistro o incidente marittimo, il procedimento d’inchiesta di sicurezza è avviato dallo Stato membro nelle cui acque il sinistro o l’incidente è avvenuto o, qualora sia avvenuto in altre acque, dall’ultimo Stato membro nel cui mare territoriale e nelle cui acque interne quali definiti nell’UNCLOS sia venuta a trovarsi l’imbarcazione. Tale Stato rimane responsabile dell’inchiesta di sicurezza e del coordinamento con gli altri Stati membri aventi fondato interesse fino al momento in cui sia raggiunto un accordo sulla scelta dello Stato che dirige l’inchiesta.
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