Art. 13
Protezione delle prove
In vigore dal 23 apr 2009
Protezione delle prove
Gli Stati membri adottano misure affinché i soggetti interessati da sinistri e incidenti ai sensi della presente direttiva si adoperino per:
a)
salvaguardare tutte le informazioni provenienti da carte marittime, libri di bordo, registrazioni elettroniche e magnetiche e cassette video, nonché le informazioni provenienti dai VDR e da altri apparecchi elettronici, riguardanti il periodo prima, durante e dopo l’incidente;
b)
impedire che tali informazioni siano cancellate o comunque alterate;
c)
prevenire interferenze con qualsiasi altra attrezzatura rilevante ai fini dell’inchiesta di sicurezza sull’incidente;
d)
agire prontamente per raccogliere e conservare tutti gli elementi di prova ai fini delle inchieste di sicurezza.
Storico versioni
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