Art. 2
In vigore dal 6 apr 2009
Un dispositivo, figurante nella colonna 1 dell’allegato A.1 della direttiva 96/98/CE come «nuova voce» o trasferito dall’allegato A.2 all’allegato A.1 di detta direttiva, che sia stato prodotto anteriormente alla data di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva conformemente alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può essere commercializzato e utilizzato a bordo di un’unità natante comunitaria nei due anni successivi alla data di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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