Art. 1

Oggetto

In vigore dal 11 mar 2009
Oggetto 1.   La presente direttiva stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità. 2.   La presente direttiva si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto al trattato e aperto al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri e all’aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro. 3.   Gli Stati membri pubblicano un elenco degli aeroporti situati nel rispettivo territorio che rientrano nell’ambito d’applicazione della presente direttiva. Tale elenco è basato sui dati della Commissione (Eurostat) ed è aggiornato annualmente. 4.   La presente direttiva non si applica ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale ai sensi del regolamento (CE) n. 1794/2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all’allegato della direttiva 96/67/CE, né ai diritti riscossi per finanziare l’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006. 5.   La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di applicare, nei confronti di qualsiasi gestore aeroportuale situato nel suo territorio, misure regolamentari supplementari che non siano incompatibili con la presente direttiva o con altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario. Dette misure possono comprendere misure di supervisione economica quali l’approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell’ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione basati sull’incentivazione o la regolamentazione dei massimali tariffari.
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Oggetto (Art. 1 Direttiva (UE) 2009/12) — Testo vigente | Portale Normativo