Art. 3
Pubblicità
In vigore dal 14 gen 2009
Pubblicità
1. Gli Stati membri garantiscono che ogni pubblicità specifichi la possibilità di ottenere le informazioni di cui all’, paragrafo 1, e indichi dove ottenerle.
2. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento.
3. Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l’evento.
4. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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