Art. 1
In vigore dal 7 gen 2009
L’allegato IV della direttiva 2005/64/CE è modificato mediante inserzione del seguente nuovo paragrafo 4:
«4.1.
Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori.
4.2.
Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi:
a)
comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori;
b)
monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione;
c)
raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento;
d)
controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;
e)
reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.
4.3.
Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/14000 o ad un altro programma di garanzia della qualità.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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