Art. 3

In vigore dal 19 dic 2008
1.   Se necessario, entro il 28 febbraio 2010, gli Stati membri modificano o revocano in conformità alla direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, le sostanze attive di cui all'allegato. Entro tale data, essi verificano in particolare che le sostanze attive dell'allegato soddisfino le condizioni dell'allegato I della suddetta direttiva, escluse quelle di cui alla parte B dell'iscrizione di tali sostanze attive, e verificano anche che i titolari delle autorizzazioni dispongano, in conformità alle condizioni dell'articolo 13 della medesima direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell'allegato II della stessa, o possano accedervi. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riesaminano — in conformità ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I di tale direttiva riguardante le sostanze attive iscritte in allegato — ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze, tutte iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2009. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente, come unica sostanza attiva, una delle sostanze attive di cui all'allegato, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 agosto 2015; oppure b) nel caso di un prodotto contenente, come una tra più sostanze attive, una sostanza attiva iscritta all'allegato, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 agosto 2015 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente della direttiva o delle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze di cui trattasi nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:127:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo