Art. 3

In vigore dal 19 dic 2008
1.   Ove necessario, gli Stati membri modificano o ritirano, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol in quanto sostanze attive entro il 28 febbraio 2010. Entro tale data, verificano in particolare che i requisiti enunciati nell'allegato I di tale direttiva per quanto riguarda il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol siano rispettati, ad eccezione di quelli che figurano nella parte B delle rubriche relative a tali sostanze attive, e che i detentori delle autorizzazioni siano in possesso di un fascicolo o abbiano acceso a un fascicolo che soddisfa i requisiti dell'allegato II di tale direttiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualunque prodotto fitosanitario autorizzato contenente fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol in quanto sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, tutte iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2009, sia oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti posti dall'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B delle rubriche dell'allegato I di tale direttiva concernenti rispettivamente il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol. In funzione di tale valutazione, gli Stati membri determinano se il prodotto è conforme alle condizioni enunciate all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE. Dopo aver determinato se queste condizioni sono rispettate, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol come unica sostanza attiva, modificano o ritirano l'autorizzazione, se del caso, entro il 28 febbraio 2014; ovvero b) nel caso di un prodotto contenente fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol associato ad altre sostanze attive, modificano o ritirano l'autorizzazione, se del caso, entro il 28 febbraio 2014 o alla data fissata per questa modifica o ritiro nella direttiva o nelle direttive che hanno aggiunto la sostanza o le sostanze in questione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, se quest'ultima data è posteriore.
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