Art. 2

In vigore dal 18 dic 2008
La direttiva 75/502/CEE e la direttiva 86/109/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato II.
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