Art. 1

Modifiche

In vigore dal 16 dic 2008
Modifiche La direttiva 2004/49/CE è modificata come segue: 1) all', paragrafo 2, sono inseriti i seguenti punti: «d) veicoli storici che circolano sulle reti nazionali sempre che siano conformi alle norme e ai regolamenti di sicurezza nazionale al fine di assicurare la sicurezza della circolazione dei veicoli stessi; e) ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, compresi le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.»; 2) all' sono aggiunti i seguenti punti: «s) “detentore”: soggetto che utilizza un veicolo in quanto mezzo di trasporto, indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario o che possa farne uso e che sia registrato in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (*1), (in seguito denominata “direttiva sull'interoperabilità ferroviaria”); t) “soggetto responsabile della manutenzione”: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel RIN; u) “veicolo”: veicolo ferroviario adibito alla circolazione con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi. (*1)   GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.»;" 3) all', paragrafo 4, il termine «addetto alla manutenzione di vagoni» è sostituito dal termine «detentore»; 4) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Anteriormente al 30 aprile 2009, l'allegato I è soggetto a revisione, in particolare al fine di includervi le definizioni comuni dei CSI e metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»; 5) l'articolo 6 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Anteriormente al 30 aprile 2008 la Commissione adotta una prima serie di CSM, che comprende almeno i metodi descritti nel paragrafo 3, lettera a). Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Anteriormente al 30 aprile 2010 la Commissione adotta una seconda serie di CSM, che contempla la restante parte dei metodi descritti nel paragrafo 3. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le suddette misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»; b) nel paragrafo 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) qualora non siano contemplati dalle STI, metodi atti a verificare che i sottosistemi strutturali del sistema ferroviario siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali loro applicabili.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I CSM sono soggetti a revisioni periodiche, tenendo conto dell'esperienza acquisita con la loro applicazione e dell'evoluzione globale della sicurezza ferroviaria e degli obblighi imposti agli Stati membri di cui all', paragrafo 1. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»; 6) l'articolo 7 è modificato come segue: a) nel paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: «3.   La prima serie di progetti di CST si basa su un esame degli obiettivi esistenti e dei risultati conseguiti dagli Stati membri in materia di sicurezza e garantisce che l'attuale sicurezza del sistema ferroviario non sia ridotta in nessuno Stato membro. Essi sono adottati dalla Commissione anteriormente al 30 aprile 2009 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis. La seconda serie di progetti di CST si basa sull'esperienza acquisita con la prima serie di CST e la relativa attuazione. Essi riflettono tutti i settori prioritari in cui la sicurezza deve essere migliorata ulteriormente. Essi sono adottati dalla Commissione anteriormente al 30 aprile 2011 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I CST sono soggetti a revisioni periodiche, tenendo conto dello sviluppo globale della sicurezza ferroviaria. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»; 7) l'articolo 10 è modificato come segue: a) nel paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.»; b) nel paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.»; 8) è inserito il seguente articolo: «Articolo 14 bis Manutenzione dei veicoli 1.   A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete, è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria. 2.   Il soggetto responsabile della manutenzione può essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore. 3.   Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro di un treno quale prevista nell', il soggetto assicura che i veicoli della cui manutenzione è responsabile siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione. A tal fine, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti in conformità con: a) il diario di manutenzione di ciascun veicolo; b) i requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni STI. Il soggetto responsabile della manutenzione effettua la manutenzione esso stesso o la affida a officine di manutenzione. 4.   Nel caso di vagoni merci, ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo accreditato o riconosciuto a norma del paragrafo 5 o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Il processo di accreditamento deve essere fondato su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità, quali la serie di norme europee EN 45 000. Il processo di riconoscimento si basa anch'esso su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità. Laddove il soggetto responsabile della certificazione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, il rispetto dei requisiti da adottare a norma del paragrafo 5 deve essere verificato dalla pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza secondo le procedure di cui agli articoli 10 o 11 ed essere confermato sui certificati specificati in tali procedure. 5.   In base ad una raccomandazione dell'Agenzia, la Commissione adotta, entro 24 dicembre 2010, una misura che introduce un sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione per i vagoni merci. I certificati rilasciati in base a tale sistema confermano il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3. La misura include i requisiti riguardanti: a) il sistema di manutenzione istituito dal soggetto; b) il formato e la validità del certificato rilasciato al soggetto; c) i criteri per l'accreditamento o il riconoscimento dell'organismo o degli organismi responsabili del rilascio dei certificati e che assicurano i controlli necessari al funzionamento del sistema di certificazione; d) la data di applicazione del sistema di certificazione, incluso un periodo di transizione di un anno per i soggetti incaricati della manutenzione già esistenti. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis. La Commissione, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia, entro il 24 dicembre 2018, riesamina la presente misura al fine di includervi tutti i veicoli e di aggiornare, ove necessario, il sistema di certificazione applicabile ai vagoni merci. 6.   I certificati rilasciati a norma del paragrafo 5 sono validi in tutta la Comunità. 7.   L'Agenzia valuta il processo di certificazione posto in atto a norma del paragrafo 5 presentando una relazione alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della misura in questione. 8.   Gli Stati membri possono decidere di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative nei casi seguenti: a) veicoli registrati in un paese terzo e mantenuti a norma della legislazione di tale paese; b) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al paragrafo 3 è garantito da accordi internazionali con paesi terzi; c) veicoli di cui all', paragrafo 2, attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di un'autorizzazione ad hoc dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza prima di essere messi in servizio. In tal caso saranno concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni. Tali misure alternative saranno attuate mediante deroghe concesse dalle autorità nazionali per la sicurezza competenti: a) all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione; b) per il rilascio di certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori delle infrastrutture a norma degli articoli 10 e 11 della presente direttiva, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione. Tali deroghe saranno identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 18 della presente direttiva. Laddove risulti che si stiano correndo rischi indebiti di sicurezza sul sistema ferroviario comunitario, l'Agenzia ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione prende contatto con le parti interessate e, se del caso, invita lo Stato membro a ritirare le proprie decisioni di deroga.»; 9) l'articolo 16, paragrafo 2, è modificato come segue: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'articolo 15 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, e controllarne il funzionamento e la manutenzione conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;»; b) la lettera b) è abrogata; c) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che le informazioni in materia di sicurezza prescritte ivi contenute siano precise ed aggiornate.»; 10) all'articolo 18 è aggiunta la seguente lettera: «e) le deroghe decisea norma dell'articolo 14 bis, paragrafo8.»; 11) l'articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Adeguamento degli allegati Gli allegati sono adeguati al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»; 12) l'articolo 27 è cosi modificato: a) è inserito il seguente paragrafo: «2 bis   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; b) il paragrafo 4 è abrogato; 13) nell'allegato II è abrogato il punto 3.
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