Art. 10

Punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee

In vigore dal 8 dic 2008
Punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee 1.   Ciascuno Stato membro nomina un punto di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee («punto di contatto PICE»). 2.   Il punto di contatto PICE coordina le questioni legate alla protezione delle infrastrutture critiche europee all’interno dello Stato membro, con gli altri Stati membri e con la Commissione. La nomina del punto di contatto PICE non esclude che altre autorità dello Stato membro siano coinvolte nelle questioni di protezione delle infrastrutture critiche europee.
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