Art. 3

In vigore dal 25 nov 2008
1.   Se necessario, entro il 31 ottobre 2009, gli Stati membri modificano o revocano in conformità della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della direttiva stessa. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riesaminano ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2009 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della medesima direttiva e tenendo conto della parte B della voce del suo allegato I riguardante rispettivamente le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) se un prodotto contiene, come unica sostanza attiva, abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, modificano o revocano, se del caso, l’autorizzazione entro il 30 aprile 2013; oppure b) se un prodotto contiene, come sostanza attiva in combinazione con altre, abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, modificano o revocano, se del caso, l’autorizzazione entro il 30 aprile 2013, ovvero entro il termine, se successivo a tale data, fissato per detta modifica o revoca nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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