Art. 30
Valutazione e riesame dei piani e dei programmi
In vigore dal 19 nov 2008
Valutazione e riesame dei piani e dei programmi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli .
2. L’Agenzia europea per l’ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti.
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