Art. 8

Adozione e comunicazione di orientamenti

In vigore dal 19 nov 2008
Adozione e comunicazione di orientamenti 1.   Gli Stati membri garantiscono che entro il 19 dicembre 2011 siano adottati orientamenti, qualora non esistano già, al fine di coadiuvare gli organi competenti nell’applicazione della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tali orientamenti entro tre mesi dalla loro adozione o modifica. 3.   La Commissione li rende disponibili su un sito web pubblico.
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