Art. 11

Continuo miglioramento delle prassi di gestione della sicurezza

In vigore dal 19 nov 2008
Continuo miglioramento delle prassi di gestione della sicurezza 1.   La Commissione facilita e struttura lo scambio di conoscenze e migliori prassi tra gli Stati membri, facendo uso delle esperienze raccolte nelle competenti sedi internazionali, in modo da rendere possibile il continuo miglioramento delle prassi di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali nell’Unione europea. 2.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all’. Nella misura in cui si renda necessaria l’adozione di misure specifiche, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   Se del caso, le organizzazioni non governative specializzate operanti nel campo della sicurezza e della gestione delle infrastrutture stradali possono essere consultate su aspetti relativi alla sicurezza tecnica.
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