Art. 7

Rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale

In vigore dal 19 nov 2008
Rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale 1.   I lavoratori tramite agenzia interinale sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai contratti collettivi in un’agenzia interinale. 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere, alle condizioni da essi definite, che i lavoratori tramite agenzia interinale siano presi in considerazione, in un’impresa utilizzatrice, come lo sono o lo sarebbero i lavoratori direttamente impiegati dall’impresa medesima per lo stesso periodo di tempo, per il calcolo della soglia sopra la quale si possono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e dai contratti collettivi. 3.   Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 non sono tenuti ad applicare le disposizioni del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:104:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale (Art. 7 Direttiva (UE) 2008/104) — Testo vigente | Portale Normativo