Art. 1
In vigore dal 19 nov 2008
La direttiva 79/409/CEE è così modificata:
1)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;
2)
l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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