Art. 6

Requisiti specifici

In vigore dal 29 set 2008
Requisiti specifici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i materiali pre-base, di base, certificati, nonché CAC siano ottenuti sotto la responsabilità di fornitori che si occupano della produzione o riproduzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. A questo fine, tali fornitori: — individuano e tengono sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità dei materiali, — tengono a disposizione le informazioni sul controllo di cui al primo trattino in modo che possano essere esaminate quando ciò sia richiesto dall’organismo ufficiale responsabile, — prelevano campioni per eventuali analisi di laboratorio, — garantiscono che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nei locali di un fornitore appaia un organismo nocivo elencato negli allegati della direttiva 2000/29/CE o menzionato nei requisiti specifici stabiliti a norma dell’ della presente direttiva ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici, il fornitore lo comunichi all’organismo ufficiale responsabile senza indugio, fatti salvi gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2000/29/CE, e dia attuazione alle misure imposte da tale organismo. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori tengano traccia delle proprie vendite o acquisti per almeno tre anni quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Il primo comma non si applica ai fornitori esentati dall’obbligo di registrazione in conformità dell’, paragrafo 2. 4.   Le modalità di applicazione del paragrafo 1 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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