Art. 1

In vigore dal 27 giu 2008
La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue: 1) nell'allegato I, punto 2, nella parte riguardante la pagina 4 della patente di guida, e nell'allegato I bis, punto 2, nella parte riguardante la pagina 2 della patente, nella lettera a), numero 12, la dicitura del codice comunitario 10.02 è sostituita dalla seguente: «10.02. Veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)»; 2) nell'allegato I, punto 2, nella parte riguardante la pagina 4 della patente di guida, e nell'allegato I bis, punto 2, nella parte riguardante la pagina 2 della patente, nella lettera a), numero 12, la dicitura del codice comunitario 78 è sostituita dalla seguente: 78.   Limitata a veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1)»; 3) l'allegato II è modificato come segue: a) nel punto 2.1.3 è aggiunto il seguente trattino: «— guida sicura nelle gallerie stradali.»; b) nel punto 5.1 il secondo e il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti: «Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo privo di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A e A1), tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in base a tale prova. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1). Per “veicolo dotato di cambio automatico” si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione (o la leva manuale, per le categorie A o A1.» c) nel punto 5.2 l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data specificata nell' della direttiva 2008/65/CE della Commissione (*1), possono continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati fino al 30 settembre 2013. (*1)   GU L 168 del 28.6.2008, pag. 36.» " d) nel punto 6.2.5, nel secondo capoverso, l'espressione «entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva» è sostituita da «entro il 30 settembre 2008»; e) nei punti 6.3.8, 7.4.8 e 8.3.8 il termine «gallerie» è aggiunto all'elenco di elementi e caratteristiche stradali speciali contemplati.
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